Legge 12 luglio 1956, n. 735 Art. 4
I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale. ((I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita')) .