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Legge 11 luglio 1956, n. 734 · Legge 11 luglio 1956, n. 734 — Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20

Legge 11 luglio 1956, n. 734 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958. Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.