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Legge 9 luglio 1956, n. 1013 · Legge 9 luglio 1956, n. 1013 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954

Legge 9 luglio 1956, n. 1013 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.