Legge 9 luglio 1956, n. 1013 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.