Legge 8 luglio 1956, n. 783 Art. 1
E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56. Tale contributo sara' iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.