Legge 8 luglio 1956, n. 706 Art. 1
L' art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e' modificato come segue: "Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori. All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto".
Verweist auf
- Legge 8 luglio 1956, n. 706 Art. 15