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Legge 30 giugno 1956, n. 775 · Legge 30 giugno 1956, n. 775 — Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri

Legge 30 giugno 1956, n. 775 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, puo' essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.