Legge 30 giugno 1956, n. 775 Art. 14
Gli impiegati locali di 4ª categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4ª categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalita' e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.