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Legge 28 giugno 1956, n. 716 · Legge 28 giugno 1956, n. 716 — Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici

Legge 28 giugno 1956, n. 716 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , con le modalita' previste dall'articolo stesso.