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Legge 28 giugno 1956, n. 601 · Legge 28 giugno 1956, n. 601 — Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1953-1954)

Legge 28 giugno 1956, n. 601 Art. 6

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Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito, rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.