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Legge 28 giugno 1956, n. 600 · Legge 28 giugno 1956, n. 600 — Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1952-1953)

Legge 28 giugno 1956, n. 600 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Per la campagna 1952-53 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente: a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti; b) il disavanzo derivante dalla non integrale, copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.