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Legge 28 giugno 1956, n. 599 · Legge 28 giugno 1956, n. 599 — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1951-1952)

Legge 28 giugno 1956, n. 599 Art. 5

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Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero, dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato per la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.