Legge 28 giugno 1956, n. 594 Art. 18
Per gli effetti dell' art. 81 della Costituzione , alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verra' provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Verweist auf
- Legge 28 giugno 1956, n. 594 Art. 81