Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 giugno 1956, n. 594 · Legge 28 giugno 1956, n. 594 — Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari

Legge 28 giugno 1956, n. 594 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Sui reintegri oggetto dei presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento. Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.