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Legge 28 giugno 1956, n. 594 · Legge 28 giugno 1956, n. 594 — Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari

Legge 28 giugno 1956, n. 594 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Salvo il disposto dell'art. 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli. Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'istituto per il commercio con l'estero o altro ente a cio' designato dalle Amministrazioni interessate.