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Legge 28 giugno 1956, n. 580 · Legge 28 giugno 1956, n. 580 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57

Legge 28 giugno 1956, n. 580 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilalci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.