Legge 22 giugno 1956, n. 713 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - CORTESE - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO