Legge 20 giugno 1956, n. 658 Art. 7
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.