Legge 23 maggio 1956, n. 499 Art. 1
Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.