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Legge 22 maggio 1956, n. 909 · Legge 22 maggio 1956, n. 909 — Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948

Legge 22 maggio 1956, n. 909 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Alla spesa di 5 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.