Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 3
Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , si provvede con un contingente di seimila collocatori, cosi' ripartiti nelle seguenti qualifiche: collocatori di I classe...................... 600 collocatori di II classe...................... 1.200 collocatori di III classe...................... 4.200 I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in piu' Comuni o piu' frazioni di Comune. L'Ufficio provinciale del lavoro dovra' stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.
Verweist auf
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 22