Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 14
La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sara' determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sara' determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.