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Legge 16 maggio 1956, n. 504 · Legge 16 maggio 1956, n. 504 — Disposizioni varie in materia di assegni familiari

Legge 16 maggio 1956, n. 504 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni: a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda; b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure: a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda; b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall' art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117 .