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Legge 16 maggio 1956, n. 497 · Legge 16 maggio 1956, n. 497 — Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie

Legge 16 maggio 1956, n. 497 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La presente legge si applica alle indennita' per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni e modificazioni. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 .