Legge 16 maggio 1956, n. 493 Art. 39Disposizioni speciali per la Val d'Aosta
Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta e proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta e proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.