Legge 5 maggio 1956, n. 512 Art. 1
E' autorizzata, la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia) delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.