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Legge 3 maggio 1956, n. 516 · Legge 3 maggio 1956, n. 516 — Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi

Legge 3 maggio 1956, n. 516 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Nell' art. 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368 , convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216 , concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata. Il totale dei sergenti volontari a premio non puo' essere superiore a duemila. Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non puo' essere superiore a millecinquecento".