Legge 3 maggio 1956, n. 393 · Legge 3 maggio 1956, n. 393 — Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'eta' stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione Legge 3 maggio 1956, n. 393 Art. 2 In KraftAmtlicher Text Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore. ← Vorherige · Art. 1 Inhalt