Legge 4 aprile 1956, n. 212 Art. 4
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) . Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.