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Legge 31 marzo 1956, n. 294 · Legge 31 marzo 1956, n. 294 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente art. 8 si applicano le seguenti norme: a) nessuno ha diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti; b) l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25 , agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata, ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione di stabilita' e le altre condizioni dell'edificio stesso.