Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 1
Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite: a) a spese dello Stato; b) a spese del Comune, col concorso dello Stato; c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.