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Legge 31 marzo 1956, n. 293 · Legge 31 marzo 1956, n. 293 — Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 37

In KraftAmtlicher Text

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1 gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692 , alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto: a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno gia' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovra' essere trasferito dall'Istituto al Fondo; b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'art. 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 35.