Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 29
Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facolta' indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facolta' di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per piu' di un anno, e' provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto. ((4)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N. 562)) . La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."