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Legge 31 marzo 1956, n. 293 · Legge 31 marzo 1956, n. 293 — Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

((Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio; b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita'; c) per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio. Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione)) . ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".