Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 15
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.