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Legge 31 marzo 1956, n. 293 · Legge 31 marzo 1956, n. 293 — Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.