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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 88

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 , sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta', con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.