Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 88
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 , sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta', con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.