Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 58
TITOLO III DISCIPLINA
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.