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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 58

TITOLO III DISCIPLINA

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.