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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 54

TITOLO III DISCIPLINA

In KraftAmtlicher Text

((Il Consiglio di disciplina e' costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed e' composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente. Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresi' nominati membri supplenti, rispettivamente per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo.)) Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°. Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina e' presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia: il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore.