Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 24
La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche la durata.
La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche la durata.