Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 14 In KraftAmtlicher Text L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato. ← Vorherige · Art. 13 Inhalt Art. 15 · Nächste →