Legge 26 marzo 1956, n. 266 Art. 2
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale. Non e' ammessa, tuttavia per tali ipotesi, la restituzione delle imposte gia' percette.