Legge 23 marzo 1956, n. 182 Art. 8
Il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorieta', che per legge devono essere formati davanti a lui.
Il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorieta', che per legge devono essere formati davanti a lui.