Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 marzo 1956, n. 167 · Legge 23 marzo 1956, n. 167 — Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale

Legge 23 marzo 1956, n. 167 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' art. 292 del Codice penale e' inserito il seguente: "Art. 292-bis. (Circostanza aggravante). - La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), e' aumentata, se il fatto e' commesso dal militare in congedo. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".