Legge 23 marzo 1956, n. 167 Art. 7
Fra l' art. 89 e l' art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente; "Art. 89-bis. (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio: 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime; 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio; 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".
Verweist auf
- Legge 23 marzo 1956, n. 167 Art. 89
- Legge 23 marzo 1956, n. 167 Art. 90