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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente articolo 22-bis: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".