Legge 16 marzo 1956, n. 276 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale su privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.