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Legge 15 marzo 1956, n. 238 · Legge 15 marzo 1956, n. 238 — Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui

Legge 15 marzo 1956, n. 238 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.