Legge 15 marzo 1956, n. 165 Art. 1
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell' art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , e applicabile fino al 31 dicembre 1958.
Verweist auf
- Legge 15 marzo 1956, n. 165 Art. 47