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Legge 15 marzo 1956, n. 154 · Legge 15 marzo 1956, n. 154 — Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'art. 20 della legge 20 aprile 1953, n. 430

Legge 15 marzo 1956, n. 154 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla biblioteca, e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione. Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'istituto a mente del precedente art. 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente art. 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente. Le parole "Ministero dell'Africa italiana" inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri".